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D.P.R. 10/06/2004 n. 173DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2004 n. 173 (modificato dal DPR 12/01/2007 n. 2) Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visto l'articolo 87 della Costituzione; - Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279; -Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3; -Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 e successive modificazioni; - Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; -Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; -Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle riunioni del 10 dicembre 2003 e del 3 febbraio 2004; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; - Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; -Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004; -Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; emana il seguente regolamento: Capo AMMINISTRAZIONE CENTRALE Art. 1 - Dipartimenti e direzioni generali 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero », si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali. 2. I dipartimenti del Ministero sono: a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici; b) Dipartimento per i beni archivistici e librari; c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione; d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport. 3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. 4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice», ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993 n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993 n. 202. 5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3. 6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. 7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279. 8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza. 9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti. 10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20. Art. 2 - Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali 1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti. 2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione. 3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive. Art. 3 - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici 1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea. 2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per i beni archeologici; b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici; c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee. 3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20. 4. Il Capo del Dipartimento, in particolare: a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice; b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali; f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice; g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. 5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti. 6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali. Art. 4 - Dipartimento per i beni archivistici e librari 1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per gli archivi; b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice; c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale; d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione. Art. 5 - Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione 1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusio- ne della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione; b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione. 3. Il capo del Dipartimento, in particolare: a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza; b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza; c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro; d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale; e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale; f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale del- l'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni; g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa. 4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione. 5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144. Art. 6 - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport 1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonchè in materia di sport. 2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale: |
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